Cai - Isernia

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Statuto

La Sezione

Statuto sezionale

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Art. 1 - Denominazione , Sede, Durata

E' costituita, con sede in Isernia, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Isernia" e sigla "C.A.I. - Sezione di Isernia".
Essa ha durata illimitata.
L'Associazione si riconosce pienamente nella preesistente Associazione costituita come Sezione del C.A.I. nell'anno 1990.
L'Associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.) di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato e uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.
Gli iscritti alla Sezione sono, di diritto, soci del C.A.I.

Art. 2 - Scopi sociali

L'Associazione si costituisce come organizzazione senza scopi di lucro, indipendente, apolitica, aconfessionale.
Essa intende perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso le seguenti iniziative;
a) promozione della pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compresi l'escursionismo, lo scialpinismo, lo sciescursionismo e la speleologia;
b) divulgazione, studio e conoscenza delle montagne, in particolare di quelle molisane;
c) organizzazione di attività finalizzate alla frequentazione delle montagne quali: attività didattico-naturalistiche rivolte in particolare ai giovani, corsi teorico-pratici di avvicinamento e addestramento alla monta-gna , gite e ascensioni collettive , conferenze, dibattiti, proiezioni;
d) realizzazione e cura dei sentieri appartenenti alla rete escursionistica provinciale;
e) mantenimento in efficienza di rifugi, bivacchi ed altre opere alpine affidate alla sezione da Enti pubblici o privati;
f) assunzione e promozione di iniziative atte a perseguire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente mon-tano;
g) assunzione di ogni altro tipo di progetto finalizzato al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 - SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito nell'art. II.1 e art. II.3 dello Statuto del C.A.I. Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione. Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. E' ammessa l'adesione all'Associazione di cittadini stranieri. Il Consi-glio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Sta-tuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Socio è libero di iscriversi presso una. qualsiasi Sezione del C.AI. La richiesta di trasferimento deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. I Soci sono tenuti a versare alI'Associazione la quota. di ammis-sione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte, nella misura che verrà stabilita an-no per anno dall' Assemblea dei Soci. I diritti e doveri dei Soci sono quelli stabiliti dall'Art. II.4 dello StatUto del C.A.I. e dall' Art. II.IV.I del Regolamento Generale del C.A.I. I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee dell' As-sociazione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I. secondo l'ordina-mento della struttura centrale e delle strutture périferiche. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. La qualità di Socio si perde: per morte del Socio o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissione, per morosità o per provvedimen-to disciplinare. Il Socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell' Associazione o con regole della corretta ed edu-cata convivenza, i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 4 - ORGANI SEZIONALI

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa rappresenta tutti gli iscritti alla Sezione e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
a) adotta l'ordinamento sezionale nella forma dello Statuto;
b) elegge i componenti degli organi dell' Associazione e i delegati alla Assemblea dei Delegati nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari dell'Associazione, con le modalità stabilite dall'ordinamento dell'Associazione, escluso il voto per corrispondenza;
c) approva l'operato del Consiglio Direttivo;
d) approva annualmente il programma dell' Associazione, la relazione del Presidente, ed i Bilanci Consuntivo e Preventivo;
e) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata all' Associazione ed eccedente le quote stabilite dall' Assemblea dei Delegati;
f) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
g) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità;
i) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque Soci.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 Marzo di ciascun anno; le Assemblee Straordinarie si svolgono ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure da Soci maggiorenni nel numero minimo di un decimo dei Soci dell' Associazione. La convocazione avviene mediante Avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Hanno diritto di intervenire all' Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di una delega. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno dopo 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Spetta al Presidente dell' Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all' Assemblea. Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia, le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statutarie, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell' Associazione; esso è composto da sette componenti, compreso il Presidente, che durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione presieduta dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione, elegge, nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo. spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:
a) propone il programma annuale di attività dell' Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
b) pone in atto le deliberazioni dell' Assemblea dei Soci;
c) redige annualmente i Bilanci Consuntivo e Preventivo;
d) autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
e) delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;
f) nomina incaricati o costituisce commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
g) delibera la costituzione o lo scioglimento delle Sottosezioni;
h) costituisce Gruppi di soci per competenze tecnico-organizzative o Commissioni aventi autonomia in specifici rami dell'attività associativa, indicandone espressamente poteri, funzioni e data di scadenza di ciascuna;
i) approva i regolamenti, i programmi e i bilanci delle Commissioni o Gruppi;
j) delibera, sulla base dei programmi annuali dei Gruppi e della propria disponibilità finanziaria, un contributo per sostenere la loro attività;
k) propone i nominativi dei Soci candidati agli organi regionali, interregionali, e nazionali del Sodalizio;
l) insedia il Comitato Elettorale previsto dall' art. 10 per la verifica delle candidature alle cariche sociali.
m) redige, collazione e riordina le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
n) delibera i provvediménti disciplinari nei confronti dei Soci;
o) cura l'osservanza dello Statuto e Regolamento del C.A.I. e del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario. Alle riunioni ordinarie del Consiglio possono partecipare, se invitati, con voto consultivo, i Responsabili delle Commissioni permanenti, dei Gruppi, i Delegati e i Soci che ricoprono incarichi direttivi nel C.A.I. Il Consiglio ha facoltà di far intervenire alle sedute singoli Soci per l'esame di specifiche questioni. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute dell' Assemblea dei Soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
b) sottoscrive i Bilanci, presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell' esercizio e dallo stato patrimoniale dell'Associazione;
c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest' organo, nella sua prima riunione.Il candidato alla carica di Presidente al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del C.A.I. o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri, dal vice-Presidente.

Art. 8 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell' Associazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell' Associazione e della contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione. Il Consiglio Direttivo, in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.

Art. 9 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti:
a) redigono la loro relazione per l'Assemblea Ordinaria dei Soci relativamente ai Bilanci Consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
b) hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni;
c) hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 1O - CARICHE SOCIALI

Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci maggiorenni, ordinari e famigliari, iscritti all' Associazione da almeno due anni compiuti. Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. L'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La volontà dell'elettore è espressa su scheda segreta. E' escluso pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione, ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno trenta giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Elettorale, composto da n. 3 Soci, per la valutazione formale delle candidature. L'elenco ove segnalare la propria candidatura alle cariche sociali deve essere disponibile ai soci, presso la Segreteria della Sezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea. L'elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Delegati avviene secondo i principi dettati dal comma 2. In caso di parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. Sulle schede devono essere segnate tante righe bianche quante sono le cariche poste in votazione. Il Socio non può esprimere preferenze in numero superiore a quello dei candidati da eleggere, pena l'annullamento della scheda. L'elenco di cui al comma 4 viene chiuso e vidimato dal Comitato Elettorale immediatamente prima dell'inizio delle votazioni.Le operazioni di voto sono curate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, coadiuvato da n. 2 scrutatori scelti tra i soci non candidati.Lo scrutinio viene effettuato in seduta pubblica.Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama l'esito della votazione e dispone l'affissione, all'Albo sociale, dell'elenco dei nuovi eletti e la convocazione scritta degli stessi. Gli eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili ad esclusione del Presidente che può essere rieletto per un solo secondo mandato triennale. L'eventuale rielezione ad un terzo mandato è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore a 1 anno. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento delle sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale in caso di attribuzione di un incarico.

Art. 11 - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia in favore delI' Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite:
a) dalle quote d'ammissione;
b) dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. Centrale;
c) dai redditi del patrimonio e da ogni altra eventuale contribuzione.
I fondi liquidi dell' Associazione devono essere depositati su conto bancario e/o postale intestato all' Associazione stessa, e sottoscritti da almeno tre firmatari di cui uno è il Presidente ed uno il Tesoriere. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che va presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione. In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale del revisori dei conti del C.A.I. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale.

Art. 12 - SOTTOSEZIONI

La Sezione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni. La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti. La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. I Soci delle Sottosezioni pagano quote uguali a quelle della Sezione. In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, 'restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 13 - GRUPPI

La Sezione può costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di Soci, su richiesta di almeno venticinque Soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell' Associazione, o comunque un' attività compatibile con i fini dell' Associazione stessa. La costituzione dei Gruppi deve essere deliberata daI Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i Regolamenti.

Art . 14 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono vincolanti nei confronti dei Soci dell' Associazione. L' adeguamento dell' ordinamento dell'Associazione alle modifiche dell' ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato daI Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell' Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci, o fra Soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del C.A.I. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all' obbligo della riservatezza. I locali. della sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non con il consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza del Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità dell' Associazione. Non possono essere ammesse iniziative personali in nome dell'Associazione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative. od attività dei singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione od a discapito della medesima. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.
Il presente Statuto è stato adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta del 15 novembre 2006 ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 10 dicembre 2006

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